Esenzione ticket per infortunio sul lavoro (assicurato INAIL)

L'esenzione ticket è un agevolazione che dà diritto ai con particolari condizioni sanitarie a non pagare i costi del ticket sanitario che ogni assistito deve pagare per effettuare prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e di medicina specialistica ambulatoriale.

Dopo aver ottenuto dalle strutture o dai servizi preposti l'apposita certificazione che attesta il diritto all'esenzione, questa va registrata nell'anagrafe sanitaria regionale e viene rilasciata una nuova tessera sanitaria cartacea.
La validità dell'esenzione parte dal momento della sua registrazione a sistema presso gli Uffici Anagrafe Sanitaria distrettuali.

  • documento d'identità in corso di validità;
  • precedente tessera sanitaria;
  • certificato attestante il diritto all'esenzione.

In caso di richiesta duplicato riferita a familiari o a terza persona:

  • delega scritta;
  • documento di identificazione della persona per cui richiede il duplicato o fotocopia;
  • documento di identificazione della persona che si presenta allo sportello.

Su richiesta dell'interessato.

In caso di infortunio sul lavoro l’assistito deve esibire al medico copia della pratica INAIL con specifica del periodo e della tipologia dell’infortunio.
Se l’assistito necessita di ulteriori prestazioni specialistiche il medico riporterà nella spazio riservato alla prescrizione la dizione “INAIL” e il codice di esenzione L04, nelle apposite caselle.
L’esenzione è riportata per il periodo di durata dell’infortunio ed è valida anche se le prestazioni saranno effettuate successivamente al periodo di infortunio purché richieste in fase di apertura della temporanea inabilità lavorativa (fa fede la data di prescrizione).
L’assistito che ha subito un infortunio sul lavoro è esente solo per le prestazioni riferite direttamente alle conseguenze dell’infortunio.
Se le conseguenze dell’infortunio diventano a carattere cronico l’interessato potrà essere riconosciuto invalido ai sensi di legge.
In questo ultimo caso l’invalidità verrà riportata sulla tessera sanitaria, a seconda del grado:

L01 (grandi invalidi del lavoro: dall’80% al 100%)
L02 (invalidi del lavoro riduzione capacità lavorativa >2/3 dal 67% al 79%))
L03 (invalidi del lavoro con riduzione capacità lavorativa <2/3 dal 1% al 66%)
L04 (infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali)

 Le disposizioni previste per gli assicurati INAIL non si applicano al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, tra le quali rientra anche il Corpo della Guardia di Finanza, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al riordino complessivo della materia (Decreto Legge 11/2009, art.12bis; D. Lgs. 66/2010, art.2264).
Analoga esclusione opera nei confronti di altre categorie (p.e. Vigili del fuoco, alcune categorie afferenti alle professioni di giornalista, agente di commercio, etc.. ).
Per i non assicurati l’onere delle prestazione resta a carico del beneficiario della stessa, sarà poi sua cura chiederne il rimborso all’ente di appartenenza o alla assicurazione.
Nel caso in cui vengano riconosciuti postumi permanenti o rendita o malattia professionale, l'assicurato INAIL ha diritto all'esenzione specifica. Questa dovrà essere certificata, a cura dell'assistito, producendo idonea documentazione INAIL agli sportelli amministrativi distrettuali (preferibilmente presso quello di appartenenza), dove verrà registrata con i codici L01-L02-L03-L04, a seconda del caso.

Dove e quando

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      Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12:00 alle 16:00 e il martedì e giovedì dalle 13:00 alle 16:00
      e-mail: sportello.amministrativo1@asugi.sanita.fvg.it

    • Per informazioni per ausili incontinenza-cateteri-sacche:
      +39 040 399 7835
      Da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:00 
      e-mail: dist1@asugi.sanita.fvg.it

     

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