Visita medica per l'invalidità civile

La legge definisce invalido civile:

  • il cittadino affetto da infermità invalidanti non più migliorabili, che determinano una sensibile riduzione in misura pari o superiore al 34% o la perdita totale della capacità lavorativa genericamente intesa, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
  • i minorenni e gli anziani con difficoltà persistenti a compiere gli atti quotidiani della vita o non autosufficienti d'età superiore ai 65 anni;
  • i ciechi ed i sordomuti.

Sono escluse le situazioni già riconosciute come dipendenti da causa di guerra, di servizio e/o di lavoro.

  • i soggetti di qualsiasi età che a causa di infermità (fisica o psichica, congenita o acquisita), abbiano una riduzione della capacità lavorativa (se in età lavorativa) o della capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (se minore o ultrasessantacinquenne);
  • i soggetti di qualsiasi età affetti da cecità totale o con un minimo residuo visivo, con eventuale correzione, in ambo gli occhi non superiore a 1/20, oppure con riduzione del campo visivo perimetrico binoculare inferiore al 10%;
  • i soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che gli abbiano impedito il normale ap-prendimento del linguaggio parlato;
  • i soggetti affetti da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione  possono presentare domanda di riconoscimento ai sensi della Legge 5/2/92, n. 104.  Tale domanda può essere presentata  anche da soggetti titolari di altre forme d'invalidità (civile, di lavoro, di guerra, di ser-vizio, cecità civile o sordomutismo);
  • possono richiedere (anche contestualmente alla richiesta di invalidità, cecità o sordomutismo) l'accertamento come disabile (L. 68/99) i cittadini in età lavorativa, già riconosciuti invalidi civili in misura superiore al 45% oppure sordomuti o non vedenti (ciechi civili o invalidi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi).

Bisogna presentarsi alla visita con:

  • Un documento d'identità valido;
  • fotocopia della documentazione clinica - di recente rilascio - attestante lo stato di salute (es. lettera di dimissioni, certificazioni di visite specialistiche effettuate, prescrizioni mediche, fisioterapie praticate, referti di radiografie ed di altri accertamenti diagnostici o esami eseguiti, prescrizioni mediche, documenti relativi alle terapie in atto, ecc.).

Tutta la documentazione sanitaria integrativa deve essere fornita in fotocopia al momento della visita medica per essere trattenuta agli atti.

Su richiesta dell'interessato.

A decorrere dall’01.01.2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, devono essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica. Per l’avvio della pratica bisogna rivolgersi ai medici di famiglia. La convocazione a visita avviene tramite lettera inviata dall’Inps, o tramite avviso telefonico da parte dell’ufficio stesso.

 Le richieste di visite domiciliari sono limitate alle situazioni di reale intrasportabilità per le quali lo spostamento (anche tramite mezzi di assistenza pubblica o privata) è pericoloso per l'assistito o per altri. Per le richieste di accertamenti domiciliari, deve essere prodotta alla segreteria invalidi civili competente per residenza certificazione del medico curante che esprima chiaramente la motivazione dell'impossibilità al trasporto.

L’Ufficio invalidi civili acquisisce le domande direttamente dal sistema informatico dell’INPS e provvede a fissare un appuntamento con indicazione di sede, giorno ed orario. Il cittadino , al momento della visita, deve consegnare un suo documento di identità, la copia cartacea del certificato medico trasmesso all’INPS e produrre copia di tutta la documentazione medica specialistica/ospedaliera in suo possesso. La Commissione , integrata da un medico INPS, esegue gli accertamenti medico-legali basati sul colloquio con l’utente e sull'attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta. Terminato l'accertamento, la Commissione trasmette i verbali all'INPS che avvia la seconda fase dell’istruttoria.

Sul sito www.inps.it si può controllare lo stato della domanda e le relative comunicazioni, utilizzando per l'accesso il PIN in possesso o tramite l'Ente di patronato scelto.

L’INPS invia il verbale di accertamento al domicilio dell'interessato.

Dove e quando

contatti

sede

via del Farneto 3
34142 Trieste (TS)

3° piano - stanza 304

indicazioni stradali  (il link apre una nuova finestra)

orario per contatto telefonico

da lunedì a venerdì
8:30 - 13:00

  • Legge 26 maggio 1970, n. 381
  • Legge 27 maggio 1970, n. 382
  • Legge 30 marzo 1971, n. 118
  • Legge 11 febbraio 1980, n. 18
  • Legge 21 novembre 1988, n. 508
  • Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509
  • Legge 15 ottobre 1990, n. 295
  • DM 5.2.1992
  • Legge 5.2.1992, n. 104
  • Decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 698
  • Legge 12.3.1999 n. 68
  • D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e succ. modif.
  • Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • Legge 24 novembre 2003, n. 326
  • Decreto Legge 78/2009