Notifica di variazione impresa alimentare esistente

Settori soggetti all'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (CE)n. 852/2004 sono tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell'impresa alimentare) che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti a cui non si applica il riconoscimento previsto dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004.

Sono escluse dall'obbligo di notifica l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione (bed and breakfast), le comunità alloggio, i gruppi di acquisto solidale, la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

Obblighi e adempimenti:

  • adeguatezza dei locali e delle attrezzature al disposto del Regolamento CE 852/2004;
  • presenza in sede di registrazione quale impresa alimentare nel Registro Operatori del Settore Alimentare post primario e piano HACCP.

 

 

Su richiesta dell'interessato.

Tutte le notifiche e comunicazioni vanno obbligatoriamente trasmesse per il tramite dei SUAP.
La ricevuta di inoltro telematico attraverso il SUAP permette all'impresa di avviare l'attività.

La notifica deve essere presentata solamente nei seguenti casi:

  • avvio dell'attività;
  • subingresso;
  • modifica della tipologia attività (es. da bar a ristorante - o, viceversa, da ristorante a bar -, da panificio a panificio+pasticceria o viceversa...).

La variazione di sede legale, di legale rappresentante dell'impresa, di ragione sociale senza variazione di Partita IVA/C.F., la cessazione di attività e le variazioni strutturali non devono essere notificate ma è prevista una semplice comunicazione da presentare ai SUAP che provvede ad inoltrare all'Azienda Sanitaria competente.

  • Termini di presentazione:la notifica di avvio di attività, la comunicazione di manifestazione temporanea vanno presentate prima dell'inizio dell'attività.
  • Tutte le altre notifiche/comunicazioni vanno presentate tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla modifica.
  • Anche per la comunicazione di cessazione attività (chiusura stabilimento) vale il termine dei 30 giorni.

€ 20,00 come indicato nel Tariffario Regionale D.P.G.R. 0252/Pres. dd.19.12.2013
Il pagamento va intestato a: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Tesoreria, con causale "Notifica variazione attività".

Per le modalità di pagamento vedi sezione "IBAN e pagamenti informatici"

Dove e quando

contatti

sede

Via Paolo de Ralli 3
34128 Trieste (TS)
Parco di San Giovanni

indicazioni stradali  (il link apre una nuova finestra)

orario per il pubblico

Segreteria:
lunedì 8:30 - 10:00 e 14:00 - 15:00
mercoledì 8:30 - 10:00

Tecnici della Prevenzione:
giovedì 8:30 - 10:30 e 13:30 - 14:30

orario contatto telefonico

lunedì 8:30 - 10:00 e 14:00 - 15:00
da martedì a venerdì
 8:30 - 10:00

segnalazioni urgenti

- per comunicazioni urgenti inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo:
  segr.igienealimenti@asugi.sanita.fvg.it
- nel caso di segnalazione telematica di inconvenienti igienici relativi alla sicurezza alimentare allegare copia di un documento identificativo.

responsabile:
Resp. SS Igiene degli alimenti e delle bevande

struttura di riferimento:
Area funzionale Igiene degli alimenti e delle bevande

responsabile:
Direttore SC Igiene degli alimenti e della nutrizione

struttura di riferimento:
SC Igiene Alimenti e della Nutrizione

responsabile:
Direttore SC Igiene degli alimenti e della nutrizione

struttura di riferimento:
SC Igiene Alimenti e della Nutrizione

responsabile:
Direttore Amministrativo

struttura di riferimento:
Direzione Amministrativa

  • Regolamento (CE) 852/2004;
  • DGR del FVG n.3160 dd. 22.12.2006, art. 6.