Cani randagi

Tra le misure di profilassi antirabbica rientra anche l'obbligo di cattura dei cani vaganti (art. 84 del Regolamento di Polizia Veterinaria - D.P.R. n. 320/1954).
In passato era prevista la soppressione eutanasica dei cani catturati dopo soli tre giorni dalla data della cattura.
La Legge Quadro n. 281/1991 ha abrogato questa drastica disposizione.
I cani vaganti catturati ora possono essere soppressi solo se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

Nella provincia di Trieste la cattura ed il soccorso dei cani vaganti competono al Canile Sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.

Chiunque avvisti un cane vagante può dunque mettersi in contatto con:

  • numero unico per i Servizi sanitari non urgenti 800 614 302
  • 112

I Comuni hanno l'obbligo di costruire rifugi per cani, gestiti direttamente o da associazioni animaliste, o in alternativa di stipulare delle convenzioni con strutture private.
I Comuni della Provincia di Trieste nel 1994 si sono associati in una convenzione che affida ad una pensione per cani la gestione dei cani vaganti catturati. Attualmente sono gestiti dal canile "Allevamento delle Vallate" di Brazzano (GO).
La legge non prevede la possibilità di adottare immediatamente un cane randagio per diverse ragioni: innanzitutto perché il legittimo proprietario potrebbe averne segnalato lo smarrimento al Canile o al Comune; secondariamente, perché potrebbe trattarsi di un animale ammalato e potenzialmente pericoloso per le persone ed altri animali.
Va tenuto presente, a riguardo, che nei periodi in cui è accertato nel comune un caso di rabbia silvestre tutti i cani vaganti catturati devono essere sottoposti ad un periodo di sequestro sanitario al canile che può variare da due mesi (se l'animale era vaccinato contro la rabbia) fino a sei mesi. Questo al fine di escludere ogni possibilità di trasmissione della pericolosa malattia.
In conclusione, ogni cane rinvenuto vagante deve essere visitato ed eventualmente restituito al legittimo proprietario che ne avesse denunciato lo smarrimento.
In un secondo tempo, dopo dieci giorni dalla data del ritrovamento, potrà essere avanzata regolare richiesta di adozione.

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